La telemedicina è una modalità di erogazione della prestazione sanitaria con il ricorso a tecnologie innovative in situazioni nelle quali il professionista sanitario e il paziente, oppure due o più professionisti sanitari, non si trovano nella stessa località. La telemedicina comporta, pertanto, la trasmissione e lo scambio sicuro di informazioni e dati di carattere medico per prevenzione, diagnosi, trattamento o successivo controllo dei pazienti.
In Italia esistono linee di indirizzo nazionali elaborate dal Ministero della Salute in tema di telemedicina. La telemedicina è, inoltre, richiamata nella normativa vigente in tema di responsabilità professionale e sanitaria, ovvero dalla Legge 24 del 2017, cosiddetta “Legge Gelli”. In particolare, l’articolo 7 della Legge Gelli disciplina il riparto di responsabilità fra le strutture sanitarie e il medico stabilendo, fra l’altro, che la struttura sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale di esercenti la professione sanitaria, risponda delle condotte dolose o colpose del professionista di cui si avvale, a titolo di responsabilità contrattuale. Ciò accade indipendentemente dal fatto che il medico sia stato scelto dal paziente oppure che egli operi quale dipendente o libero professionista nell’ambito della struttura sanitaria. I principi generali relativi alla responsabilità professionale stabiliti dalla normativa citata si applicano anche alle prestazioni erogate tramite servizi di telemedicina.
La telemedicina assume rilievo anche a livello deontologico. In particolare, il Codice di deontologia medica stabilisce che il professionista sanitario possa avvalersi di strumenti informatici nell’esercizio della propria attività, dovendo comunque garantire l’acquisizione del consenso dell’interessato, la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti, nonché la sicurezza delle tecniche utilizzate per quanto di sua competenza. Il Codice deontologico precisa inoltre che la visita medica tradizionale non può essere sostituita da un’interazione esclusivamente virtuale con il paziente, potendo il medico ricorrere alla telemedicina per le attività di rilevazione e di monitoraggio a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.
In linea di principio, la telemedicina può essere attuata anche nel contesto delle farmacie e ciò si ricava dal d.lgs. 153/2009 relativo ai nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del servizio sanitario nazionale e, in particolare, dalla possibilità per le farmacie di offrire servizi di secondo livello nel rispetto delle linee guida, dei percorsi diagnostico terapeutici previsti per le singole patologie e dietro prescrizione medica. I limiti e le condizioni per l’erogazione di questi servizi in farmacia sono stabiliti da un decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, il quale prevede che, nell’ambito dei servizi di secondo livello erogabili in farmacia, possano essere utilizzati anche dispositivi per il monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca, in collegamento funzionale con i centri cardiologici accreditati dalle Regioni in base a specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. Inoltre, possono essere utilizzati dispositivi che consentono l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia, da effettuarsi in collegamento con centri cardiologici accreditati dalle Regioni e dotati dei requisiti sopra indicati. Resta fermo il divieto della presenza di un medico in farmacia, così come sono vietati l’attività di prescrizione e diagnosi nonché il prelievo di sangue o di plasma, mediante siringhe o dispositivi equivalenti, in farmacia.
Per quanto riguarda il tema del trattamento dei dati personali, in linea generale il medico che eroga la prestazione sanitaria è titolare del trattamento dei dati del paziente, secondo la definizione di titolare prevista dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e quindi è colui che stabilisce le finalità e i mezzi del trattamento. Sul titolare del trattamento gravano tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente, a partire dall’obbligo di rendere all’interessato un’informativa sul trattamento dei dati nei termini di cui al GDPR.
Per quanto riguarda invece il tema del consenso al trattamento dei dati, nel marzo 2019 il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha pubblicato un provvedimento nel quale si chiarisce che, in base alla normativa vigente, il professionista sanitario, soggetto a segreto professionale, non deve più chiedere il consenso del paziente rispetto al trattamento dei dati necessario per l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, indipendentemente dal fatto che il medico operi in qualità di libero professionista oppure all’interno di una struttura pubblica o privata. Questo principio trova applicazione anche rispetto alle prestazioni sanitarie erogate tramite i servizi di telemedicina.
Nelle video-pillole “Il legale risponde” presente sul sito Janssen Medical Cloud, l’avv. Bravi ci illustra nel dettaglio le questioni giuridiche relative all’impiego della telemedicina nel settore sanitario. È possibile approfondire la tematica al seguente link: Visite del medico da remoto e telemedicina.