Durante il periodo di massima emergenza sanitaria da COVID-19 si è assistito frequentemente al fenomeno dello “spostamento” di dirigenti medici da un’unità operativa ad un’altra per far fronte ad esigenze organizzative e funzionali eccezionali scaturite dallo scenario pandemico. Il cosiddetto “spostamento” di dirigenti medici in diverse unità operative prende il nome di mobilità.
Di norma, nel sistema di contrattazione pubblica della dirigenza medica, la mobilità è caratterizzata dall’attribuzione al dirigente medico di un nuovo incarico da svolgersi presso un’altra unità operativa o da una richiesta di mobilità volontaria da parte del dirigente medico stesso.
Tuttavia, lo stesso sistema di contrattazione collettiva pubblica della dirigenza medica contempla un altro istituto, di carattere residuale ed invero eccezionale, rappresentato dalla mobilità d’urgenza. Quest’ultima consiste nella possibilità da parte dell’amministrazione di appartenenza di spostare unilateralmente un proprio dirigente medico da un’unità operativa ad un’altra per far fronte ad esigenze organizzative e funzionali dello stesso ente in conseguenza e in relazione ad eventi assolutamente eccezionali, imprevedibili e del tutto contingenti, come l’attuale situazione d’emergenza epidemiologica da COVID-19.