Aspetti legali per medici - social media

Doctor&Jay - L'informazione in pillole

Non vi sono norme giuridiche che vietino un impiego professionale dei social media da parte dei medici. Tuttavia, i social media comportano un’interazione fra persone fisiche, pertanto è necessario che il medico approfondisca le regole di utilizzo di tali strumenti informatici e sia consapevole delle conseguenze di un uso scorretto degli stessi. La immaterialità dei social media, infatti, comporta una deresponsabilizzazione dei comportamenti che vengono messi in atto tramite tali strumenti informatici.
Questi comportamenti, tuttavia, possono avere delle conseguenze negative sotto il profilo della responsabilità deontologica, civile e penale. Il medico ha quindi il dovere di mantenere un comportamento etico, di rispettare gli utenti dei social media e di mantenere un linguaggio professionale e non offensivo, anche nei confronti dei propri colleghi.

Sotto il profilo deontologico, il Codice di Deontologia Medica pone specifiche regole di condotta che devono orientare il medico nell’uso corretto degli strumenti di comunicazione, a cui possono essere ricondotti per analogia anche i social media. Anzitutto, l’art. 1, comma 3, del Codice di Deontologia Medica stabilisce, in linea generale, il principio per cui le norme deontologiche non riguardano soltanto la vita professionale del medico, ma incidono su tutta la sfera comportamentale del professionista. Il successivo articolo 10 disciplina il dovere del medico al segreto professionale. L’articolo 11 disciplina il dovere del medico alla riservatezza dei dati personali dei propri pazienti. Infine, l’articolo 12 stabilisce il dovere del medico di non divulgare informazioni sensibili, quali lo stato di salute del paziente, senza avere ottenuto il consenso da parte di quest’ultimo. Ulteriori norme del Codice Deontologico rilevanti in questo contesto sono l’articolo 20, 55, 56, 57 e 58.

Sotto il profilo della responsabilità civile, viene anzitutto in rilievo il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation). La pubblicazione sui social network di informazioni ricollegabili a un paziente identificato (o comunque identificabile tramite variabili aggiuntive che spesso il medico sottovaluta) comporta infatti una diffusione di dati particolari ex art. 9 del Regolamento UE 679/2016. Tale norma dispone il divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Senza consenso del paziente e senza la sussistenza di un altro idoneo fondamento giuridico, il trattamento delle suddette informazioni è pertanto illecito. Inoltre, l’art. 10 del Codice civile punisce l’abuso dell’immagine altrui. Conseguentemente in caso di pubblicazione di fotografie di pazienti, al medico potrebbe essere richiesto di risarcire sia i danni materiali che i danni immateriali patiti dal paziente, non solo per violazione della normativa sulla privacy, ma anche per un utilizzo abusivo dell’immagine altrui.

Sotto il profilo della responsabilità penale, la pubblicazione di un post denigratorio od offensivo nei confronti di un utente, di un paziente o di un collega potrebbe integrare la fattispecie prevista dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale che punisce il reato di diffamazione aggravata.
Nel caso in cui il medico poi pubblicasse informazioni segrete relative al proprio paziente, di cui ha avuto notizia nell’esercizio della propria professione, potrebbe configurarsi la fattispecie prevista e punita dall’art. 622 del Codice penale.

Nelle video-pillole de “Il legale risponde” presenti sul sito Janssen Medical Cloud, l’avv. Tiboni ci illustra nel dettaglio i profili di responsabilità civile, penale e deontologica rispetto all’impiego dei social media da parte del medico. Se vuoi sapere di più su questa tematica, guarda le video-pillole dell’avv. Tiboni

Pubblicato

March 23, 2023