COVID-19: riconversione del medico in altre aree di specializzazione

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Durante il periodo di massima emergenza sanitaria da COVID-19 si è assistito frequentemente al fenomeno dello “spostamento” di dirigenti medici da un’unità operativa ad un’altra per far fronte ad esigenze organizzative e funzionali eccezionali scaturite dallo scenario pandemico. Il cosiddetto “spostamento” di dirigenti medici in diverse unità operative prende il nome di mobilità.
Di norma, nel sistema di contrattazione pubblica della dirigenza medica, la mobilità è caratterizzata dall’attribuzione al dirigente medico di un nuovo incarico da svolgersi presso un’altra unità operativa o da una richiesta di mobilità volontaria da parte del dirigente medico stesso.
Tuttavia, lo stesso sistema di contrattazione collettiva pubblica della dirigenza medica contempla un altro istituto, di carattere residuale ed invero eccezionale, rappresentato dalla mobilità d’urgenza. Quest’ultima consiste nella possibilità da parte dell’amministrazione di appartenenza di spostare unilateralmente un proprio dirigente medico da un’unità operativa ad un’altra per far fronte ad esigenze organizzative e funzionali dello stesso ente in conseguenza e in relazione ad eventi assolutamente eccezionali, imprevedibili e del tutto contingenti, come l’attuale situazione d’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Oltre alla mobilità e alla mobilità d’urgenza, all’interno del sistema di contrattazione collettiva pubblica della dirigenza medica è presente un altro istituto che permette lo spostamento dei dirigenti sanitari in altre unità operative, il cosiddetto comando. Attraverso questo strumento, l’amministrazione sanitaria può spostare il proprio dirigente in un’altra struttura sanitaria o in altri enti del comparto, anche in una diversa regione, per far fronte sempre a esigenze organizzative e funzionali e per un determinato periodo di tempo.

La mobilità d’urgenza è attuabile sia nel settore privato che in quello pubblico. La condizione per poter attivare una procedura di mobilità d’urgenza è la presenza di una situazione d’emergenza come l’attuale pandemia da COVID-19. Inoltre, sia nel sistema pubblico che in quello privato, è possibile prevedere la creazione di un sistema di rotazione del personale al quale l’ente chiede di lavorare al di fuori della propria unità operativa di appartenenza. Tale unità potrebbe ad esempio essere rappresentata da un’unità operativa riconvertita o dedicata alla cura dei casi COVID.

Di regola, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che quelle private, non è necessario il consenso del medico per poter attuare nei suoi confronti una procedura di mobilità d’urgenza. L’unica condizione che legittima l’attivazione di questo istituto è la presenza di una reale, oggettiva e imprevedibile situazione d’emergenza. La contrattazione collettiva del pubblico impiego richiede il consenso del medico solo nel caso in cui la mobilità d’urgenza superi in durata un mese nel corso dell’anno solare sia come termine originario sia come termine prorogato per effetto di successive disposizioni e comunicazioni. L’eventuale illegittimo e immotivato rifiuto od opposizione del dirigente medico può comportare l’attivazione di una procedura disciplinare che può sfociare in sanzioni disciplinari o nel licenziamento.

Nelle video-pillole “Il legale risponde” presenti sul sito Janssen Medical Cloud l’avv. Marzani ci illustra nel dettaglio gli aggiornamenti normativi in riferimento alla riconversione del clinico in altre aree di specializzazione attraverso la procedura di mobilità d’urgenza durante il periodo COVID-19. Se vuoi sapere di più su questa tematica, guarda le video-pillole dell’avv. Marzani su https://www.janssenmedicalcloud.it/il-legale-risponde.

Pubblicato

February 28, 2023